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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 625. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per province o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.

Art. 626. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.

Art. 627. La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al 2° comma dell'art. 7 del presente regolamento. Le amministrazioni competenti provvedono, ai meno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 628. Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione. In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.

Art. 629. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna per può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti. Capo IV Dei conti giudiziali dei tesorieri

Art. 630. Il tesoriere centrale rende il conto giudiziale della propria gestione alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art. 611 del presente regolamento. Se durante la gestione dell'anno finanziario sia avvenuto cambiamento di controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare tanti separati conti giudiziali quanti furono i controllori capi funzionanti durante la sua gestione.

Art. 631. L'istituto bancario incaricato del servizio della tesoreria provinciale presenta alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art. 611 del presente regolamento, il conto unico giudiziale annuale per la gestione delle entrate ed uscite della contabilità di Stato. In detto conto sono riportati distintamente tutti i risultati finali dell'entrata e della uscita emergenti dai sottoconti delle sezioni di tesoreria, i quali sono allegati a corredo del conto stesso.

Art. 632. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare: nell'entrata

a) il debito alla chiusura dell'esercizio precedente

b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa; nell'uscita:

c) il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell'esercizio precedente

d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi

e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo. Al detto conto deve essere unito quello, a parte, di carico e scarico di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei vaglia del tesoro. Questo conto, quanto al carico, deve concordare coll'uscita di quello da rendersi dal magazziniere del provveditorato generale che ne ha fatto la somministrazione alle tesorerie.

Art. 633. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a costoro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.

Art. 634. La direzione generale del tesoro, riveduti il conto del tesoriere centrale e quello dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, appone sull'uno e sull'altro la dichiarazione che sono regolari e conformi alle proprie scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio.

Art. 635. I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti. Capo Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.

Art. 636. Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinché‚ curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del tesoro.

Art. 637. I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a sensi dell'art. 35 della L. 14; gosto 1862 n. 800, sono riscossi a cura delle amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato le condanne. Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato la condanna, non siano cessati dalle loro funzioni, e, fatta la ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le amministrazioni centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione della cauzione, se prestata, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o con ogni altro mezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti. Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla Corte dei conti siano cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la cauzione, o ritenendo i crediti dei detti funzionari ed agenti, fino a concorrenza della somma dovuta. I crediti per condanne della Corte dei conti, le parti di essi che non sia possibile riscuotere prontamente con i mezzi sovra accennati, sono passati dalle amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione.

Art. 638. Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni centrali a quella del demanio per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per realizzare i crediti medesimi, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso l'amministrazione deve promuovere una decisione della Corte dei conti.

Art. 639. Le partite trasportate dai conti degli agenti delle varie amministrazioni nelle contabilità demaniali, sono discaricate dai conti giudiziali dei detti agenti. Tale discarico si giustifica con un certificato dell'amministrazione centrale del demanio attestante l'effettuato trasporto dei crediti nelle proprie scritture. Le ragionerie delle competenti amministrazioni centrali eseguono nelle loro scritture le annotazioni necessarie per dimostrare l'eseguito trasporto dei crediti anzidetti.

Art. 640. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le amministrazioni centrali trasmettono alla Corte dei conti un prospetto che dimostra particolarmente le comunicazioni ricevute di condanne della Corte dei conti, quali partite siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente

art. 637, siano state passate all'amministrazione del demanio. Questa, nel prospetto che a sua volta trasmette alla Corte dei conti, d separata dimostrazione

a) dei crediti verso i propri contabili, pei quali sono in corso gli atti per il ricupero in via amministrativa

b) dei crediti iscritti ai campioni demaniali distinti per le amministrazioni di origine, indicando i provvedimenti presi per la riscossione. La direzione generale del tesoro trasmette separati prospetti

a) per i crediti verso i propri contabili e funzionari

b) per i crediti verso i contabili e funzionari dipendenti da amministrazioni che non hanno gestione di entrata. La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei prospetti suaccennati, rilascia alle amministrazioni centrali una dichiarazione di regolarità.

Art. 641. Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente regolamento, le norme approvate con R.D. 5 settembre 1909 n. 776.

TITOLO XIV Disposizioni generali

Art. 642. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti. Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni. Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni di sorta. Le rettificazioni che occorrano per effetto delle prescritte verificazioni, vengono indicate in colonne apposite, o in quelle delle osservazioni, o in margine del documento od anche in foglio separato, dandone ragione. Ove nella verificazione delle contabilità periodiche si riscontrino irregolarità tali che modifichino il credito del tesoriere o degli agenti pagatori, i titoli irregolarmente pagati sono dedotti dalle relative contabilità, e respinti al contabile che deve darsene debito nei propri conti; salvo a lui il diritto di riprodurre nelle successive contabilità tali titoli debitamente regolarizzati.

Art. 643. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anche se negativi. Gli elenchi mediante i quali debbono, di regola, essere accompagnati documenti o titoli di spesa allo scopo di accertarne la consegna da uno ad altro ufficio, possono essere sostituiti da altro mezzo di trasmissione che garantisca e comprovi parimenti il sicuro recapito dei documenti e titoli medesimi.

 

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